La sacca A-KIT di pronto soccorso nautico secondo normativa D.M. 10/03/2022, G.U 108 10/05/2022 TABELLA A (escluse le specialità medicinali) garantisce una resistenza all’acqua ed alle polveri per una sicura protezione del contenuto. Chiusura sacca con tenuta stagna: bordo superiore con velcro e successivo avvolgimento del bordo con bloccaggio grazie a due clip a scatto. Disponibili due cinghie per il trasporto o per bloccare la sacca sull’imbarcazione. Materiale sacca PVC.
Classificazione
Navigazione litoranea
Così come definita dall’art. 1 punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art.3 del D.lgs 4 febbraio 2000 n.45).
Navigazione nazionale e interazionale costiera
Così come definite all’articolo 1 punti 37 e 39 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000 n.45).
Navigazione locale
Così come definito dall’art. 1, punto 41 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art.3 del D.lgs 4 febbraio 2000 n.45).
Pesca costiera ravvicinata
Così come definito dal paragrafo 9, comma 3 del regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965 n.963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa).
Navigazione da diporto senza alcun limite
Effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’ art.3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171, con personale imbarcato ed impegnato in attività di noleggio.
Per quanto riguarda la nautica da diporto, le dotazioni previste in tabella A devono essere presenti a bordo solo nel caso in cui l’imbarcazione soddisfi tutti e tre i seguenti requisiti:
- navigazione da diporto senza alcun limite
- presenza di personale marittimo imbarcato ed iscritto a ruolino equipaggio
- imbarcazione impiegata in attività di noleggio
Per queste imbarcazioni i controlli saranno effettuati dall’Autorità Marittima insieme all’Autorità Sanitaria Marittima e verrà rilasciato il certificato sanitario dall’Ufficio di Sanità Marittima.